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Statuto
Statuto
Art. 1
:
Costituzione
Art. 2
:
Scopi
Art. 3
:
Attività Strumentale
Art. 4
:
Vigilanza
Art. 5
:
Patrimonio
Art. 6
:
Fondo di Gestione
Art. 7
:
Fondatori
Art. 8
:
Organi della Fondazione
Art. 9
:
Consiglio di Amministrazione
Art. 10
:
Durata e Decadenza dei Consiglieri
Art. 11
:
Compiti del Consiglio di Amministrazione
Art. 12
:
Convocazione e Quorum
Art. 13
:
Il Presidente ed il Vice Presidente: durata
Art. 14
:
Il Presidente: compiti
Art. 15
:
Il Vice Presidente: compiti
Art. 16
:
Il Direttore Generale
Art. 17
:
Il Collegio dei Revisori
Art. 18
:
Advisory Board
Art. 19
:
Esercizio Finanziario
Art. 20
:
durata ed estinzione
Art. 21
:
norma transitoria
Art. 22
:
Rinvio
Art. 1: Costituzione
Art. 1: Costituzione
E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE BANCA AGRICOLA MANTOVANA" con sede in Mantova, Corso Vittorio Emanuele n.13. La Fondazione, persona giuridica privata, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata “BAM”, sia unitamente sia disgiuntamente alla denominazione per esteso.
Art. 2: Scopi
Art. 2: Scopi
L'obiettivo generale in cui opera la Fondazione è quello di contribuire al progresso della comunità mantovana, al fine del miglioramento in tutti i campi della qualità della vita. Essa quindi, in parte svolgendo un'attività tradizionalmente svolta da Banca Agricola Mantovana, perseguirà, nel quadro di quanto previsto dall'art. 65 del Testo Unico Imposte dei Redditi - D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, esclusivamente fini benefici e di assistenza ed utilità sociale, culturale, scientifica ed artistica a favore della comunità della Provincia di Mantova. Potrà pertanto erogare direttamente fondi e finanziamenti a fondo perduto, borse di studio e premi, a soggetti singoli o collettivi, su progetti specifici o no, nonchè finanziare interventi di restauro su beni storico artistici.
La Fondazione, inoltre, intende porsi quale centro di studio, culturale ed espositivo, con particolare riferimento alla produzione di pittori, scultori ed artisti in genere che, nei secoli, hanno operato a Mantova, al settore della finanza e dell'economia con riguardo alla tradizione e realtà mantovana nonchè della ricerca e documentazione sulle Istituzioni di Mantova.
Art. 3: Attività Strumentale
Art. 3: Attività Strumentale
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:
realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili ed immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento della propria attività;
compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
stipulare contratti, convenzioni con privati ed Enti Pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, per l'utilizzo dei beni di cui trattasi, allo scopo di facilitare studi ed attività culturali, promuovendo incontri e convegni;
favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini similari a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;
stipulare atti o contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;
amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;
costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;
gestire direttamente progetti ed attività, anche di ricerca e studio;
svolgere attività museale ed espositiva, che venga ritenuta strumentale agli scopi istituzionali;
svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.
Art. 4: Vigilanza
Art. 4: Vigilanza
La Regione Lombardia vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile.
Art. 5: Patrimonio
Art. 5: Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è composto:
dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili impiegabili per il perseguimento degli scopi; dai beni mobili ed immobili che pervennero, pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
dalle quote di rendite e di ricavi delle attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinati ad incrementare il patrimonio;
dai contributi eventualmente attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.
Art. 6: Fondo di Gestione
Art. 6: Fondo di Gestione
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
da contributi pubblici e privati;
dai proventi delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;
da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
da contributi dei Fondatori.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per il raggiungimento dei suoi scopi.
Art. 7: Fondatori
Art. 7: Fondatori
Sono Fondatori la Banca Agricola Mantovana e la Banca Monte dei Paschi di Siena.
I Fondatori, sulla base di specifiche convenzioni, si obbligano a mettere a disposizione della Fondazione le conoscenze, le capacità professionali e le attività o mezzi necessari per il miglior conseguimento degli scopi, secondo le indicazioni contenute nei programmi di attività.
Art. 8: Organi della Fondazione
Art. 8: Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Direttore Generale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'Advisory Board, ove nominato.
Eventuali Comitati Scientifici o Tecnici o Commissioni Consultive, cui verranno conferiti speciali incarichi, previa determinazione delle attribuzioni, della durata e del numero di membri, potranno essere nominati all'interno dei singoli organi.
Art. 9: Consiglio di Amministrazione
Art. 9: Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri nominati dal Consiglio di Amministrazione della Banca Agricola Mantovana o dalla Banca che eventualmente succedesse a questa, di cui quattro scelti preferibilmente fra i componenti del Consiglio di Amministrazione di Banca Agricola Mantovana medesima, uno nominato su designazione del Monte dei Paschi di Siena e quattro nominati previa consultazione non vincolante con istituzioni pubbliche o private locali.
I membri del Consiglio di Amministrazione eleggono nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei membri, il Presidente ed il Vice Presidente, in occasione della prima riunione del Consiglio stesso.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione di Banca Agricola Mantovana, d'intesa con Monte dei Paschi di Siena, fisserà al momento della loro nomina l'entità dell'eventuale compenso spettante ai Consiglieri della Fondazione, al Vice Presidente ed al Presidente della medesima.
Art. 10: Durata e Decadenza dei Consiglieri
Art. 10: Durata e Decadenza dei Consiglieri
I Consiglieri di Amministrazione durano in carica per un periodo di cinque anni.
Tutti i Consiglieri possono essere rieletti o rinominati dopo la scadenza del mandato.
I Consiglieri decadono per inattività se sono rimasti assenti per oltre un anno dalle adunanze del Consiglio, sempre che tale assenza non venga accertata come dovuta a causa di forza maggiore. Ogni Consigliere è in ogni tempo revocabile, senza motivazione, in seguito a decisione assunta dalla maggioranza assoluta di coloro che l'hanno nominato.
Art. 11: Compiti del Consiglio di Amministrazione
Art. 11: Compiti del Consiglio di Amministrazione
Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare e fatte salve le attribuzioni previste da altre norme del presente statuto, il Consiglio:
delibera il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria. Tali conto, bilancio e relazione, dopo la loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, verranno inviati alla Regione Lombardia;
nomina il Direttore Generale, fissandone durata, natura e compensi per l'incarico;
delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonchè sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
approva i piani di lavoro della Fondazione e i programmi di intervento;
delibera la costituzione di comitati scientifici o tecnici e commissioni consultive fissandone le attribuzioni e la durata e nominandone i membri, previa determinazione del loro numero;
delibera la delega alla Fondazione, da parte di altri enti o privati, di attività rientranti nell'ambito della Fondazione, fissandone le condizioni; delibera altresì su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti che corrispondono ai fini perseguiti dalla Fondazione;
delibera, con la maggioranza di tre quarti dei membri, le modifiche allo Statuto;
può conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
delibera, su proposta del Direttore Generale, assunzioni di personale ed incarichi esterni, determinandone il compenso;
delibera, all'unanimità, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione, annualmente, redige ed invia ai Fondatori una relazione dettagliata sull'attività svolta, accompagnata dal bilancio d'esercizio di cui al successivo articolo 19.
Art. 12: Convocazione e Quorum
Art. 12: Convocazione e Quorum
La convocazione del Consiglio avviene, a cura del Presidente, con ogni mezzo idoneo, ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto, ma comunque almeno due volte l'anno, per l'esame e l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo. Il Consiglio deve altresì essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta la metà dei Consiglieri.
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, eccezion fatta per i casi nei quali il presente Statuto prevede, sia per la validità di costituzione dell'adunanza sia per le delibere, una maggioranza qualificata.
Nel caso di parità di voti, avrà prevalenza quello del Presidente della Fondazione.
Agli effetti della validità della costituzione del Consiglio e delle maggioranze, dovrà tenersi in considerazione solamente il numero dei Consiglieri in carica in quel momento.
Art. 13: Il Presidente ed il Vice Presidente: durata
Art. 13: Il Presidente ed il Vice Presidente: durata
La carica di Presidente e di Vice Presidente dura sino al termine del mandato di Consigliere e comunque per non più di cinque anni, ma può essere rinnovata.
In caso di cessazione della carica di Presidente per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla nomina del nuovo Presidente entro e non oltre quarantacinque giorni.
Il mandato del Presidente così eletto avrà durata pari a quella del Consiglio di Amministrazione.
Art. 14: Il Presidente: compiti
Art. 14: Il Presidente: compiti
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni del Consiglio stesso ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.
In particolare, il Presidente della Fondazione cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla data della avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.
Art. 15: Il Vice Presidente: compiti
Art. 15: Il Vice Presidente: compiti
Il Vice Presidente della Fondazione, o, in mancanza, il Consigliere più anziano di età, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Egli inoltre esercita quelle funzioni che gli vengono delegate in via generale o di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.
Art. 16: Il Direttore Generale
Art. 16: Il Direttore Generale
Il Direttore Generale della Fondazione assicura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente. Egli dirige, sotto la propria responsabilità, tutta l’attività della Fondazione, coordinandone gli uffici e servizi ed è capo del personale dipendente dalla Fondazione.
In particolare il Direttore Generale:
a) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali, che sottoscrive unitamente al Presidente;
b) cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
c) sovrintende all’attività tecnico-amministrativa e finanziaria della Fondazione; a tale fine formula proposte al Consiglio di Amministrazione sulle materie di competenza;
d) sottopone al Consiglio di Amministrazione, corredandoli di apposite relazioni, gli schemi dei programmi di attività, dei bilanci preventivi, annuali e pluriennali, economici e degli investimenti nonché del conto consuntivo d’esercizio;
e) definisce l’assetto organizzativo del personale della Fondazione (unità organizzative, uffici, ruoli organizzativi), attribuisce le differenti posizioni ai dipendenti e collaboratori, dirige tutto il personale;
f) adotta le misure disciplinari nei confronti del personale inferiori alla sospensione e, nei casi di urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, fermo restando quanto previsto in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro;
g) formula proposte al Consiglio di Amministrazione per l’adozione di provvedimenti di sospensione, licenziamento o equiparati del personale.
Art. 17: Il Collegio dei Revisori
Art. 17: Il Collegio dei Revisori
La regolarità dell’amministrazione e della contabilità della Fondazione è controllata da tre Revisori dei Conti effettivi e due supplenti, nominati dalla Banca Agricola Mantovana.
I supplenti sostituiranno, per la restante parte del mandato, i Revisori nominati, che cessino di far parte del Collegio per una qualsiasi ragione. I Revisori durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
I Revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed esercitano le loro funzioni a norma degli artt. 2403 e segg. Codice Civile, in quanto applicabili.
In particolare dovranno redigere le relazioni sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo che dovranno essere allegate agli stessi.
Art. 18: Advisory Board
Art. 18: Advisory Board
Il Consiglio di Amministrazione può, ove lo ritenga opportuno, istituire l’Advisory Board.
L'Advisory Board è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nel campo della cultura, dell'arte, dell’architettura, dell’assistenza ed in genere delle materie che possono avere attinenza con le finalità ed attività della Fondazione.
L’Advisory Board svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio di Amministrazione e con il Direttore Generale nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione.
In particolare, l’Advisory Board può svolgere, se richiesto dal Consiglio di Amministrazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma generale ed annuale delle iniziative, all’istruttoria di merito dei progetti e soggetti da finanziare e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere.
I membri dell’Advisory Board durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca in qualsiasi tempo, senza motivazione.
L’Advisory Board si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione per predisporre le proposte per il programma annuale delle attività, tese alla qualificazione della Fondazione, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e per definire altresì gli aspetti culturali e scientifici delle singole manifestazioni di rilevante importanza. Dovrà inoltre riunirsi ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno tre dei suoi componenti, il Presidente della Fondazione o il Direttore Generale.
Alle riunioni dell’Advisory Board partecipano il Presidente della Fondazione ed il Direttore Generale.
Art. 19: Esercizio Finanziario
Art. 19: Esercizio Finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di esercizio, predisposti dal Consiglio di Amministrazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo di esercizio può essere approvato entro il 30 giugno.
Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.
Qualora i proventi della Fondazione superino per due anni consecutivi l’ammontare di due miliardi di lire, il bilancio di esercizio dovrà essere certificato da Società di Revisione che verrà designata dall’organo amministrativo.
Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.
Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, qualora eccedano gli stanziamenti del bilancio approvato, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.
E’ vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 20: durata ed estinzione
Art. 20: durata ed estinzione
La Fondazione è costituita a tempo indeterminato. Se lo scopo della Fondazione diverrà impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio diverrà insufficiente, ed in generale quando ricorrono le cause di estinzione previste dall'art. 27 e dall’art. 28, primo e secondo comma, del Codice Civile, essa verrà dichiarata estinta.
In caso di estinzione da qualsiasi causa determinata, tutti i beni della Fondazione saranno devoluti, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, all'ente o agli enti che perseguano finalità uguali o analoghe a quelle della Fondazione, o comunque a finalità di pubblica utilità per la comunità mantovana. Se la devoluzione avvenisse a favore di associazioni riconosciute, resterà escluso ogni diritto individuale dei soci di dette associazioni sui beni medesimi, anche in caso di estinzione e di scioglimento di essi.
Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà tre liquidatori che potranno essere scelti anche tra i membri uscenti del Consiglio stesso.
Art. 21: norma transitoria
Art. 21: norma transitoria
Tutti gli organi della Fondazione potranno operare non appena sarà stato nominato il 51 per cento dei rispettivi componenti.
Il Collegio dei Revisori potrà operare non appena sarà nominato un terzo dei suoi componenti, in conformità al presente Statuto.
I Fondatori, in sede di atto costitutivo della Fondazione, provvederanno alla nomina del Presidente della Fondazione medesima, da scegliersi tra i primi componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente così nominato resterà in carica fino a scadenza.
Art. 22: Rinvio
Art. 22: Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge.
precedente:
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successivo:
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