Delibera N° VII/1534 Seduta del 13 ottobre 2000
Oggetto: Riconoscimento della fondazione denominata FONDAZIONE BANCA AGRICOLA MANTOVANA con sede in Mantova
VISTA l'istanza pervenuta in data 18 luglio 2000, con la quale il Presidente della fondazione denominata "Fondazione Banca Agricola Mantovana" con sede in Mantova, Corso Vittorio Emanuele n.13, a ciò autorizzato già nell'atto costitutivo, ne ha chiesto al Presidente della Regione Lombardia il riconoscimento giuridico ai sensi dell'art.12 cod. civ.;
RILEVATO: CHE la fondazione di cui trattasi, costituita in data 30 maggio 2000, con atto pubblico n.24953 di rep. E n.4045 di racc. a rogito del dr. Enrico Bellezza notaio in Milano, registrato a Milano il 2 giugno 2000, ha scopo di contribuire al progresso della comunità mantovana, al fine del miglioramento in tutti i campi della qualità della vita;
CHE la fondazione, in parte proseguendo l'attività tradizionale svolta dalla Banca Agricola Mantovana, perseguirà esclusivamente fini benefici e di assistenza ed utilità sociale a favore della comunità della Provincia di Mantova, senza tralasciare la promozione della cultura, dell'arte e della scienza;
CHE nell'ambito delle finalità predette, la fondazione si propone di erogare premi e borse di studio, a soggetti singoli e collettivi, su progetti specifici e non specifici; nonché di finanziare interventi di restauro su beni storico-artistici;
CHE la fondazione intende, inoltre, porsi quale centro di studio culturale ed espositivo, con particolare attenzione alla produzione di artisti - che nei secoli hanno operato a Mantova - quali pittori, scultori, nonché al settore creditizio e delle scienze bancarie, soprattutto in considerazione della tradizione mantovana in detti settori;
VISTO lo statuto della fondazione allegato all'atto costitutivo, dal quale statuto composto di n.22 articoli, si rivelano oltre che le finalità anche le modalità di amministrazione della riconoscenda persona giuridica;
ATTESO, per quanto riguarda gli organi della fondazione:
CHE gli enti fondatori, all'atto della costituzione, hanno proceduto alla nomina del primo Consiglio d'Amministrazione, del Presidente e del Collegio dei Revisori;
CHE il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri designati dal Consiglio di Amministrazione della Banca Agricola Mantovana, o dalla Banca eventualmente succedesse a questa, di cui: - quattro scelti preferibilmente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca Agricola Mantovana medesima;
- uno nominato su designazione del Monte dei Paschi di Siena
- quattro nominati, previa consultazione non vincolante, con istituzioni pubbliche o private locali;
CHE spetta al Consiglio d'Amministrazione determinare le linee programmatiche e l'indirizzo generale delle attività istituzionali unitamente ad altre specifiche incombenze tra le quali la nomina del Presidente, del vice Presidente e del Direttore Generale, nonché ogni potere di gestione;
CHE al Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio ambito, spetta la rappresentanza legale della fondazione, di fronte ai terzi e in giudizio, oltre a poteri d'iniziativa per il buon funzionamento amministrativo, nonché di curare le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della fondazione;
CHE il Direttore Generale sovrintende allo svolgimento dell'attività della fondazione, coordinandone gli uffici e servizi;
CHE il controllo sull'attività amministrativa e contabile della Fondazione spetta al Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dalla Banca Agricola Mantovana;
CHE il Consiglio di Amministrazione può istituire l'Advisory Board, organo con funzioni consultive composto da un numero variabile di membri, nominati dal Consiglio medesimo tra persone, italiane e straniere, particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio in campi che possono avere attinenza con le finalità ed attività della fondazione;
CHE i sopra citati organi offrono le più ampie garanzie per il perseguimento degli scopi istituzionali;
CONSIDERATO che all'atto della costituzione la fondazione è stata dotata dei seguenti beni, conferiti dai fondatori subordinatamente all'ottenimento del riconoscimento giuridico:
- somma di lire 5 miliardi da destinare a fondo di dotazione iniziale;
- somma di lire 2 miliardi quale fondo di gestione per l'anno 2000;
- diritto d'uso gratuito di due collezioni numismatiche affinché la fondazione ne disponga per i propri fini istituzionali (valore conferito al diritto lire 7 miliardi);
CHE la consistenza patrimoniale sia attuale che potenziale della fondazione è tale da garantire anche nei confronti dei terzi la sua idoneità ad assumere obbligazioni ed il raggiungimento degli scopi istituzionali;
VISTI gli artt. 12 cod. civ. e 2 delle disposizioni per l'attuazione approvate con R.D. 30/3/1942, n. 318;
VISTI l'art.14 del D.P.R. n. 616/1977, che delega a far tempo dall'1/1/1978 alle Regioni l'esercizio delle funzioni concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 cod. civ.;
VISTO altresì l'art. 21 punto 11 dello statuto regionale che attribuisce alla competenza della Giunta l'adozione dei provvedimenti non demandati ad altri organi della Regione;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il riconoscimento giuridico della fondazione; All'unanimità dei voti espressi in forma di legge
DELIBERA - di riconoscere, ai sensi dell'art 12 cod. civ., la personalità giuridica alla fondazione denominata Fondazione Banca Agricola Mantovana con sede in Mantova, Corso Vittorio Emanuele, 13 e di approvarne lo statuto, composto di n. 22 articoli, nel testo allegato all'atto costitutivo del 30 maggio 2000, n. 24953 di rep. e n. 4045 di racc. a rogito del dr. Enrico Bellezza notaio in Milano, registrato a Milano il 2 giugno 2000 (allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
- di notificare il presente atto al Presidente della fondazione, anche ai fini degli ulteriori conseguenti adempimenti, ai sensi dell'art. 33 del codice civile;
- di disporne la pubblicazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione;
Il Segretario
Maurizio Sala